RESPONSABILITÀ PENALE MEDICO-SANITARIA

La materia della responsabilità medica penalmente rilevante costituisce un ambito dell’attività legale particolarmente complesso ed in continuo divenire, come testimoniato dalle numerose modifiche normative e dall’incessante susseguirsi di pronunce giurisprudenziali tra loro di sovente discordanti.

Si tratta di delitti di natura colposa (per lo più ricompresi all’interno del dettato normativo racchiuso negli artt. 589, 590 e 590 sexies c.p.) che possono essere contestati  al personale sanitario operante in strutture ospedaliere od ambulatoriali, pubbliche o private.

La valutazione giuridica in ordine all’eventuale rilevanza penale di un errore (sia esso diagnostico, esecutivo o terapeutico) è frutto di un percorso particolarmente complesso che deve tenere conto non solo delle fattispecie delittuose di cui agli artt. 590 e 589 c.p., ma anche della causa di esclusione della punibilità introdotta con la Legge Gelli (n. 24/2017)  all’art. 590 sexies c.p. (“responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”), delle sue successive interpretazioni  giurisprudenziali nonché  della rilevanza assunta  dalle linee-guida come definite e pubblicate ai sensi di legge e dalle buone pratiche clinico assistenziali (Cass. Sezioni Unite, sentenza del 21 dicembre 2017 n. 877).

Per queste ragioni i professionisti dello Studio, che da anni si occupano di responsabilità medica, si avvalgono frequentemente – anche quando prestano assistenza in favore del personale sanitario – della collaborazione di esperti medici legali in grado di fornire un prezioso contributo tecnico sia in fase di consulenza che in giudizio.

Lo Studio cura inoltre la difesa dei pazienti, vittime di errori in ambito sanitario, o dei loro prossimi congiunti, mettendo a disposizione in ogni fase e grado di giudizio la capacità e l’esperienza maturata in anni di attività. In questi casi, medici legali di comprovata esperienza affiancano i professionisti dello Studio anche ai fini della quantificazione dei danni, patrimoniali e non, subiti dall’assistito ai fini della richiesta di risarcimento nell’ambito del procedimento penale.