REATI CONTRO IL PATRIMONIO

I reati contro il patrimonio sono disciplinati nel titolo XIII, libro secondo, del Codice penale (dall’art. 624 all’art. 648 quater c.p.) e rispondono all’esigenza politico-criminale di reprimere condotte lesive degli assetti patrimoniali altrui.

Si tratta di delitti che offendono, in via esclusiva o prevalente, diritti soggettivi o facoltà a contenuto economico-patrimoniale in capo a persone fisiche o persone giuridiche.

Le fattispecie delittuose contro il patrimonio sono fortemente diversificate tra loro e possono configurarsi attraverso molteplici modalità.

Vi sono delitti che si realizzano mediante la sola aggressione unilaterale dell’altrui patrimonio da parte del soggetto agente come ad esempio nelle ipotesi di furto, di rapina o di appropriazione indebita.

Tali fattispecie hanno in comune l’altruità della cosa oggetto materiale della condotta punita.

In altri casi, invece, la fattispecie incriminatrice richiede la sussistenza di ulteriori elementi ai fini della integrazione della fattispecie di reato: nelle ipotesi di estorsione, truffa, insolvenza fraudolenta, circonvenzione di incapaci ed usura, è infatti necessaria la cooperazione della vittima nella causazione materiale dell’evento illecito, ossia il compimento da parte di questa di un atto o di un’omissione, a contenuto patrimoniale, ricollegabilie agli artifici o ai raggiri, alle minacce o alla violenza perpetrati dall’autore del reato e tali da viziare la formazione della volontà della persona offesa.

Infine, negli anni più recenti, l’esigenza legislativa di frapporre efficaci ostacoli all’arricchimento illecito derivante dall’attività della criminalità organizzata, ha indotto il Legislatore ad introdurre nuove figure di reato contro il patrimonio che esulano dallo schema codicistico tradizionale. Ulteriori fattispecie di reato contro il patrimonio si realizzano infatti attraverso la messa in circolazione e/o il reimpiego di beni, capitali o altre utilità  illecite, in quanto provenienti dalla commissione di una pregressa e specifica condotta costituente delitto, come nei casi della ricettazione o del riciclaggio, o del reimpiego di attività provenienti da reato.

Fattispecie che sono state ritenute applicabili anche alle utilità provenienti dai reati fiscali. La recente evoluzione della normativa e della giurisprudenza di settore ha portato ad affermare  che anche l’imposta evasa in quanto risparmio di spesa è un’utilità patrimoniale derivante da illecito e quindi, in quanto utilità, può costituire un profitto illecito suscettibile di riciclaggio.

Siccome non è infrequente la contestazione di tali illeciti in ambito imprenditoriale, lo Studio presta la propria assistenza in favore delle figure apicali delle persona giuridica, così come della stesse società, interessate in procedimenti che hanno ad oggetto tali contestazioni. I reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono infatti tra i reati presupposto della responsabilità da reato delle persone giuridiche ai sensi dell’art. 25 octies D.Lgs. 231/2001.