DIRITTO PENALE
AGROALIMENTARE

La filiera alimentare muove dalle materie prime provenienti dall’agricoltura o dall’allevamento e perviene al consumatore dopo vari passaggi consistenti nell’attività industriale di lavorazione, trasformazione, trattamento, confezionamento e, infine, nell’attività di distribuzione e vendita.

La necessità di tutelare i consumatori ha imposto la predisposizione di diverse guarentigie volte a prevenire e sanzionare condotte idonee a rappresentare un rischio per la salute degli stessi.

A tal fine il Legislatore ha esteso la tutela a tutta la filiera, prevedendo specifiche fattispecie volte a sanzionare sia la contraffazione e l’adulterazione di prodotti e sostanze alimentari, che la commercializzazione degli stessi. 

La maggior parte di esse sono contenute nella Legge 30 aprile 1962, n. 283 e nel Codice penale agli artt. 440 ss..

Tendenzialmente il trasgressore di regole precauzionali viene punito per il solo fatto di aver violato la regola, mettendo presuntivamente o concretamente a rischio il consumatore. Pertanto, ai fini della consumazione del reato, non è necessario che il consumatore abbia subito conseguenze fisiche per aver ingerito sostanze alimentari.

Buona parte di tali reati consiste in mere contravvenzioni. Anche per questa ragione, spesso si tratta da reati punibili a titolo di colpa.

I reati più gravi in materia alimentare sono contenuti nel codice penale. Così, tra i più comuni, l’art. 440 c.p. sanziona l’adulterazione e la contraffazione di acque e sostanze alimentari.

Anche la mera detenzione ai fini commerciali di sostanze alimentari contraffatte (cioè formate con sostanze diverse da quelle normali) o nocive è punita con le pene dall’art. 442 c.p.

Essi, ovviamente, possono concorrere con reati ben più gravi come le lesioni (art. 590 c.p.) e l’omicidio colposo (art. 589 c.p.) nel caso in cui la sostanza ingerita provochi tali conseguenze.

Accanto alle frodi alimentari aventi profili prettamente sanitari, esistono frodi dal carattere prevalentemente commerciale, come la vendita di prodotti aventi caratteristiche diverse da quelle dichiarate (art. 515 c.p.) o la vendita di prodotti con segni distintivi mendaci (art. 517 c.p.).

L’intensificazione dei controlli, dovuta anche ad una catena alimentare sempre più globale, ha moltiplicato le contestazioni di reati in materia alimentare.

Conseguentemente, la difesa in sede penale diviene assai importante anche sotto il profilo dell’immagine commerciale dell’impresa.

I professionisti dello Studio, grazie all’esperienza maturata a fianco di privati, imprese ed associazioni di categorie operanti nel settore agroalimentare, offrono la propria attività di assistenza e consulenza tanto in ambito strettamente processuale, quanto in ambito stragiudiziale.