DIRITTO PENALE DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE

La proprietà intellettuale è venuta ad acquisire nel corso del tempo il rango di bene giuridico di primaria rilevanza e lo Studio associato, sin dalla sua costituzione, ne ha fatto oggetto di studio ed approfondimento all’interno del proprio campo di attività.

Con particolare riferimento all’ambito penalistico gli sforzi del Legislatore italiano si sono incentrati sulla predisposizione della tutela della proprietà industriale (know how, marchi, brevetti, segni distintivi) mediante: la normativa codicistica in materia di falso e di tutela dell’economia pubblica; il ricorso alla legislazione speciale; nonché attraverso la disciplina della libera concorrenza e del diritto d’autore.

La tutela penale dell’originalità dei segni distintivi delle imprese, ovvero dell’esclusività dei brevetti e delle proprietà industriali, o della lecita diffusione delle opere dell’ingegno, è contenuta tanto nel Codice penale quanto nella legislazione speciale di settore.

In particolare, la contraffazione, alterazione o uso, di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni e modelli, ovvero l’introduzione e commercio nel territorio nazionale di prodotti con segni distintivi falsi, costituiscono  condotte delittuose incriminate da specifici reati contro la fede pubblica ai sensi degli artt. 473 e ss. del vigente Codice penale.

Ancora, all’interno del Titolo VIII del Codice penale, il legislatore ha invece previsto i reati di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art 517 c.p.), fabbricazione o commercio di beni realizzati con appropriazione dell’altrui titolo di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.) e contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

Infine la Legge speciale sul diritto d’autore (L. 633/1941) appresta specifica e completa tutela alla paternità e pubblicazione delle altrui opere dell’ingegno – oltre al software ed alle banche dati – in seno alle disposizioni penali di cui agli artt. 171 e ss. del medesimo testo legislativo.

Peraltro, molti degli istituti considerati dalle norme penalistiche trovano la propria definizione in disposizioni civilistiche. Quanto alla materia della proprietà industriale, recentemente accorpate nell’omonimo codice approvato con D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30., lo Studio associato, oltre a contribuire alla gestione del necessario raccordo tra tutela civilistica e penalistica, garantisce un’adeguata consulenza e assistenza in giudizio per il tramite dei propri professionisti, la cui esperienza e competenza si è formata con riferimento alle principali tematiche della materia.